TRIBUNALE DI PISTOIA CONDANNATA DI NUOVO PUBLIACQUA


ALTRA IMPORTANTE SENTENZA PER GLI UTENTI DI PUBLIACQUA
IL TRIBUNALE DI PISTOIA RIBADISCE
NON DOVUTE LE SOMME RICHIESTE DA PUBLIACQUA
PER LA DEPURAZIONE

COMUNICATO STAMPA


Il Tribunale di Pistoia, in persona del dott. Emanuele Venzo, con sentenza n. 828 del 4 ottobre 2022, ha accolto l’appello proposto dal sig. Andrea Degli Esposti contro la sentenza del Giudice di Pace di Pistoia, dr.ssa Chiara Guazzelli, che aveva rigettato il ricorso presentato dall’utente, nei confronti di Publiacqua s.p.a.
Il Tribunale, in sintonia con una precedente sentenza, del 29.06.2022, a firma del Dr. Nicola Latour, ha quindi dichiarato la non debenza degli importi richiesti da Publiacqua a titolo di quota di tariffa per la depurazione, in base alla legge n.13 del 2009, con il conseguente diritto dell’utente al rimborso degli importi indebitamente corrisposti.
La causa aveva preso il via dal ricorso presentato al Giudice di Pace di Pistoia dal sig. Andrea Degli Esposti, assistito dall’Avv. Sandro Ponziani, del Foro di Perugia, al quale era stata addebitata, pur non essendo servito da nessun impianto di depurazione, la quota di tariffa relativa alla depurazione ( non dovuta in base alla sentenza della Corte Costituzionale n. 335/2008, che ha dichiarato la illegittimità di tale balzello, in mancanza del relativo servizio).
Tale quota era stata richiesta al sig. Degli Esposti, ed anche a moltissimi altri utenti, non serviti da depurazione, anche retroattivamente (con riferimento al periodo decorrente dal 2010 in poi), asserendo che pur non essendo presente il servizio di depurazione, erano comunque stati avviati i progetti per i lavori relativi all’adeguamento del depuratore, e che pertanto la relativa quota doveva ritenersi dovuta.
Nei confronti delle pretese di Publiacqua, il sig. Degli Esposti ha sostenuto invece che il richiamo alla legge n.13/2009 era infondato, in quanto non erano stati rispettati i tempi programmati per i lavori, ed in quanto Publiacqua era venuta meno ai doveri di informazione nei confronti degli utenti, imposti dalla stessa legge.
Publiacqua dal canto suo, chiedeva che il Giudice condannasse l’utente a pagare quelle quote di tariffa per la depurazione, che ancora non erano state corrisposte, in quanto autoridotte per protesta dal sig. Degli Esposti, e a dichiarare dovute quelle già corrisposte.
Con la sentenza di primo grado, il Giudice di Pace di Pistoia, in persona della Dr.ssa Chiara Guazzelli, riconosceva che Publiacqua aveva inserito informazioni false in bolletta, ma affermava altresì che l’avere inserito informazioni non veritiere all’interno delle fatture, pur trattandosi di condotta censurabile, non era sufficiente “per qualificare come indebito il pagamento della quota di tariffa per la depurazione, visto che comunque risultavano attivate le procedure di affidamento delle prestazioni di progettazione”; per cui aveva rigettato la domanda dell’utente, senza peraltro far alcun riferimento in motivazione al mancato rispetto dei tempi programmati per i lavori.
Contro tale sentenza, Andrea Degli Esposti aveva presentato appello al Tribunale, il quale all’esito del procedimento ha accolto in pieno gli argomenti sostenuti dall’avvocato Ponziani.
In primo luogo, la sentenza ha accertato il difetto di informativa all’utenza da parte di Publiacqua, la quale sino all’anno 2015 ha segnalato in bolletta che non era in corso nessuna attività di progettazione, realizzazione, o attivazione del depuratore, salvo poi affermare il contrario al fine di richiedere il pagamento della depurazione in maniera retroattiva.
Ma soprattutto ha evidenziato che “non sussistono gli elementi costitutivi, normativamente previsti, del diritto del gestore alla corresponsione degli oneri di depurazione”, non avendo Publiacqua dato prova del rispetto dei tempi programmati per i lavori, e dell’effettiva messa in esercizio del depuratore nei tempi stabiliti.
Il rispetto delle tempistiche di progettazione ed esecuzione dell’impianto di depurazione – si osserva in sentenza – costituisce infatti la condizione necessaria perché possa essere fatta valere la pretesa di pagamento nei confronti dell’utente, “al fine di non gravare ad libitum l’utente di una tariffa relativa ad un servizio di cui non sta usufruendo e di cui non usufruirà secondo tempistiche certe, per ritardi nella esecuzione degli interventi a lui non imputabili”.
Pertanto il Tribunale di Pistoia, in accoglimento dell’appello formulato dall’avv. S.Ponziani, ha annullato la precedente sentenza del Giudice di Pace, dr.ssa Chiara Guazzelli e, in perfetta sintonia con quanto già statuito da altra sentenza dello stesso Tribunale, ha dichiarato non sussistente l’obbligo a carico di Degli Esposti Andrea di corrispondere in favore di Publiacqua S.p.a. le somme al medesimo addebitate a titolo di quota di tariffa per la depurazione.
Per l’effetto, ha condannato Publiacqua alla restituzione di quanto già percepito a tale titolo (inclusa l’ IVA al 10%), al pagamento degli interessi legali dalla data dei singoli pagamenti al saldo, e al pagamento altresì delle spese legali, sia del giudizio di primo grado davanti al giudice di Pace che del giudizio di appello davanti al Tribunale.
La sentenza assume una particolare importanza, in quanto conferma l’orientamento già assunto dallo stesso Tribunale sulla medesima questione.
Ne consegue che ora tutti gli utenti di Publiacqua ( che si calcola siano diverse migliaia), non serviti da impianti di depurazione funzionanti, o comunque serviti in ritardo rispetto ai tempi programmati, potranno far valere nei confronti del gestore il diritto al rimborso di tutte le somme indebitamente corrisposte per la depurazione inesistente, o tardivamente attivata.

Pistoia, li 12.10.2022
Forum Toscano dei Movimenti per l’Acqua Pubblica